SUPERBONUS 110 sulle villette in arrivo proroga di altri 3 mesi per completare i bonifici

Oltre la garanzia Sace a supporto delle difficoltà a compensare i crediti. Il Governo studia altre due misure per cercare di dare ossigeno a proprietari e imprese rimasti coinvolti nella gimcana per le cessioni dei bonus legati agli interventi del 110% e delle altri interventi edilizi agevolati. Si punta ad estendere di tre mesi, nel rispetto dei vincoli attualmente previsti, l’orizzonte temporale per completare i lavori e i bonifici che consentono ancora l’accesso al 110%: .

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-blocco-nuova-proroga-garanzia-sace-31613

Aumenta i guadagni con il nuovo bounty: Prime Prova prima, paga poi

Superbonus 110%

Superbonus 110%, effetto semplificazioni: boom di interventi nei condomini

Al 3 agosto crescono del 38% i lavori totali asseverati e quelli realizzati. Forte incremento per i cappotti termici

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-dopo-semplificazioni-bis-26409

Fonte https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

Che cos’è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più

 Per approfondire i dettagli leggi

Link di interesse

Fonte : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

SUPERBONUS – CESSIONE DEL CREDITO IN 10 ANNI

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-cessione-credito-da-domani-operativo-spalmacrediti-30946

La Direttiva Case Green è stata approvata dal Parlamento europeo

Classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033 per gli immobili esistenti. A emissioni zero dal 2028 i nuovi edifici, dal 2026 se di proprietà pubblica

Marzo 2023 – Il Parlamento europeo ha approvato ieri la revisione della direttiva sull’efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD – o Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio.

Secondo il testo della Direttiva Case Green approvato, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D).

Per tenere conto delle differenti situazioni di partenza in cui si trovano i parchi immobiliari nazionali, nella classificazione di efficienza energetica, che va dalla lettera A alla lettera G, la classe G dovrà corrispondere al 15% degli edifici con le prestazioni energetiche peggiori in ogni Stato membro.

Direttiva Case Green, lavori prima di affitto o vendita

Nel comunicato pubblicato dal Parlamento si legge che gi interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (ad esempio sotto forma di lavori di isolamento o rinnovo dell’impianto di riscaldamento) dovranno essere effettuati al momento dell’ingresso di un nuovo inquilino, oppure al momento della vendita o della ristrutturazione dell’edificio. 

Tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche la scadenza è fissata al 2026.

Inoltre, tutti i nuovi edifici per i quali sarà tecnicamente ed economicamente possibile dovranno dotarsi di tecnologie solari entro il 2028, mentre per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti la data limite è il 2032.

Direttiva Case Green, gli edifici esclusi

La nuova Direttiva Case Green non si applica ai monumenti, e i Paesi UE avranno la facoltà di escludere anche edifici tutelati in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, edifici tecnici, quelli utilizzati temporaneamente, chiese e luoghi di culto.

Gli Stati membri potranno, inoltre, estendere le esenzioni anche a edifici dell’edilizia sociale pubblica in cui le ristrutturazioni comporterebbero aumenti degli affitti non compensati da maggiori risparmi sulle bollette energetiche.

Gli Stati membri potranno, per una percentuale limitata di edifici, adeguare i nuovi obiettivi in funzione della fattibilità economica e tecnica delle ristrutturazioni e della disponibilità di manodopera qualificata.

Case Green, stop incentivi ma consentite caldaie ibride

“Gli Stati membri – si legge nella Direttiva – non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie individuali che usano combustibili fossili”. Nelle premesse, il testo spiega che gli Stati non dovrebbero offrire tali incentivi a partire dall’entrata in vigore della direttiva, in un altro articolo è indicato che il divieto parta “al più tardi dal 1º gennaio 2024”.

In ogni caso, l’obiettivo è quello di eliminare gradualmente l’uso di impianti di riscaldamento a combustibili fossili in tutti gli edifici entro il 2035 o, se si dimostra alla Commissione che ciò non è fattibile, entro il 2040.

Gli Stati membri dovranno vietare, a partire dalla data di recepimento della direttiva, l’uso di sistemi di riscaldamento alimentati a combustibili fossili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, profonde o a ristrutturazione del sistema di riscaldamento.

Saranno però consentiti i sistemi di riscaldamento ibridi, le caldaie certificate per funzionare con combustibili rinnovabili e altri sistemi tecnici per l’edilizia che non utilizzano esclusivamente combustibili fossili.

Direttiva Case Green, finanziamenti e incentivi

I Paesi UE stabiliranno le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l’accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. Gli Stati membri dovranno allestire punti di informazione e programmi di ristrutturazione neutri dal punto di vista dei costi. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili.

Direttiva Case Green, Cuffe: ‘strategia di crescita per l’Europa’

“L’impennata dei prezzi dell’energia – ha dichiarato il relatore Ciarán Cuffe (Verdi/ALE, IE) – ha riportato l’attenzione sull’efficienza energetica e sulle misure di risparmio energetico. Migliorare le prestazioni degli edifici europei abbasserà le bollette e la nostra dipendenza dalle importazioni di energia. Vogliamo che la direttiva riduca la povertà energetica e le emissioni, e garantisca migliori ambienti interni per la salute delle persone. Si tratta di una strategia di crescita per l’Europa, che creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro locali e di buona qualità nell’edilizia, nelle ristrutturazioni e nelle energie rinnovabili, migliorando il benessere di milioni di persone che vivono in Europa”.

Superbonus -110

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110

Superbonus 110% dall’Agenzia delle Entrate

 

Che cos’è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida – pdf.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più

 Per approfondire i dettagli

 Per approfondire i dettagli leggi la Guida – pdf

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

Agenzia Entrate

documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

 

Decreto rilancio Ecobonus Sismabonus 110%

 

Il nuovo bonus vale il 110% e si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica


Gli interventi che attivano lo sconto sono tre:

 isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

 interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il
numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);

 interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Ecobonus collegato ai lavori maggiori
Queste percentuali così favorevoli si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati prima. Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi (qui servirà un chiarimento, perché la legge sull’ecobonus indica una detrazione massima di 60mila euro, non una spesa massima; pare scontato, comunque, che l’intervento avrà un plafond distinto).

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Sismabonus e polizza contro i rischi
Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo.

Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” o degli interventi relativi al sismabonus. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti.

Beneficiari e immobili
Tutte le agevolazioni viste fin qui si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o di impresa.

Sconto e cessione in fattura
Tutti i bonus presentati finora posssono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale, risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare. Dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni.

Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione.

La cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

In caso di eventuali violazioni – in presenza di concorso nella violazione – il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.

 

STUDIO TECNICO ZF Intervista Geom. Zoia Franco

Bonus Facciate Legge di Bilancio 2020 Detrazioni al 90%

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(legge di bilancio 2020)
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

Guida Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12

Bonus ristrutturazioni 2019, Ecobonus, bonus mobili e bonus verde

Bonus ristrutturazioni 2019 Ecobonus bonus mobili e bonus verde cos’è come
funziona, quando spetta e requisiti detrazione ecco la proroga Legge di bilancio

eco

Bonus ristrutturazioni 2019, Ecobonus, bonus mobili e bonus verde proroga in Legge di Bilancio 2019:

in base alle ultime notizie le detrazioni fiscali bonus casa 2019 sono state riconfermate
ufficialmente per un altro anno.
Confermata quindi la proroga dei bonus casa con la nuova Manovra 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Bonus ristrutturazioni 2019, Ecobonus,
bonus mobili e bonus verde
Bonus ristrutturazioni 2019 Ecobonus bonus mobili e bonus verde cos’è come
funziona, quando spetta e requisiti detrazione ecco la proroga Legge di
bilancio

Alla luce di questa importante notizia, andiamo a vedere cos’è e come funziona la proroga
Bonus ristrutturazioni 2019, bonus mobili ed elettrodomestici 2019, bonus verde 2019 e Ecobonus 2019 per tutto l’anno 2019 ossia fino al prossimo 31 dicembre, quanto spetta con le detrazioni fiscali 2019 IRPEF ai contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico Ecobonus, che acquistano mobili ed elettrodomestici, che effettuano interventi di sistemazione e recupero del verde urbano, terrazzi, balconi.
Legge di Bilancio 2019 ristrutturazioni: proroga bonus e detrazioni
Proroga Bonus ristrutturazioni, mobili, verde e Ecobonus in Legge di Bilancio 2019, ebbene si è proprio questa la buona notizia che aspettavano contribuenti ed esperti e lavoratori del settore, la proroga bonus casa 2019 fino al 31 dicembre 2019 grazie ad un emendamento presente all’interno del testo della nuova Manovra finanziaria che riconferma e rinnova le detrazioni fiscali 2019 ristrutturazioni, efficientamento energetico, sistemazione del verde e l’acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici per tutto il prossimo anno, senza modifica alle percentuali IRPEF da scontare.

La proroga di 1 anno con la Legge di Bilancio 2019 è per le seguenti detrazioni fiscali 2019:

Bonus ristrutturazioni 2019: detrazione IRPEF pari al 50% per una massimo di spesa pari a 96.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per chi effettua lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili 2019: è un’agevolazione che spetta solo a chi ha eseguito interventi
ristrutturazione effettuati prima dell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La
detrazione è pari al 50% per un massimo di 10.000 euro.

Bonus verde 2019: è un’agevolazione che prevede la detrazione pari al 36% per la
riqualificazione urbana da parte di privati e condomini per terrazzi, balconi e giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.

Ecobonus 2019: prevede una detrazione al 65% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere sempre
in 10 anni. Vi ricordiamo che dallo scorso anno le seguenti detrazioni hanno avuto delle
modifiche:

Bonus caldaia: la detrazione che spetta varia dallo 0% al 50% e 65% in base al tipo di
prestazioni della caldaia acquistata;

Bonus zanzariere e tende anti-insetto se dotate di schermature solari è pari al 50%;

Bonus tende da sole e bonus tende da interni: detrazione IRPEF pari al 50%.

Bonus finestre ed infissi: agevolabile sia con l’Ecobonus che con il bonus
ristrutturazioni. In entrambi i casi la detrazione delle spese è al 50%.

Insieme alla proroga bonus casa, dovrebbe arrivare anche una nuova misura per incentivare lo
svolgimento dei lavori con il cd. Ecoprestito che permetterebbe anche ai cittadini meno
abbienti di accedere ai bonus casa 2019, attraverso un prestito a tasso agevolato per pagare le
spese.
Ecco invece quando c’è stata l’approvazione Legge di Bilancio 2019 e la guida aggiornata Bonus
ristrutturazioni 2019, Ecobonus, bonus mobili e bonus verde dell’Agenzia delle Entrate.

Legge di Bilancio proroga bonus ristrutturazioni2019:
Bonus ristrutturazioni 2019 proroga in Legge di Bilancio:in base alle ultime notizie, il bonus ristrutturazioni 2019 è tra i bonus casa 2019 prorogati per tutto il prossimo anno grazie alla nuova Manovra finanziaria.

Ciò significa quindi che per tutto un altro anno, il 2019, i contribuenti possono fruire
dell’aumento di agevolazione fiscale prevista sugli interventi di ristrutturazione edilizia, infatti, in assenza del beneficio la detrazione fiscale che spetta in base all’art. 16-bis del Dpr 917/86 è pari al 36% per un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, con il bonus, invece, la
percentuale di detrazione fiscale è elevata al 50% ed il limite massimo di spesa aumenta a 96.000 euro.
Prevista, inoltre, una detrazione Irpef sempre con tetto massimo a 96.000 euro, che spetta ai contribuenti che acquistano fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
Bonus ristrutturazioni 2019 quando spetta e elenco lavori ammessi:
Il bonus ristrutturazioni 2019 è stato prorogato dalla legge di bilancio 2019 e non
cambierà rispetto all’anno scorso, per cui spetta SOLO in caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, indipendentemente dal valore dei lavori eseguiti sull’unità immobiliare residenziale e sugli edifici residenziali.

Ecco l’elenco lavori che danno diritto alla fruizione della detrazione spese di ristrutturazione 2019:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia sull’unità o su più unità abitative, rurali, rustici, pertinenze;
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di ascensori e
montacarichi; realizzazione di strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna dei disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, attraverso l’uso della robotica e tecnologie avanzate. bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici come ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante,
l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri
anti-infortunio, l’installazione del corrimano. spese effettuate sull’immobile per la prevenzione di atti illeciti come furti, aggressioni, cablatura degli edifici, riduzione dell’inquinamento acustico, risparmi energetici, misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Sono inoltre detraibili al 50% anche le seguenti spese correlate all’intervento:
spese di progettazione e altre prestazioni professionali connesse;
prestazioni professionali richieste in base al tipo di intervento;
spese per la messa a norma di impianti elettrici e a metano;
spese per l’acquisto dei materiali;
compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori
perizie e sopralluoghi
IVA, bollo e diritti pagati per ottenere concessioni, autorizzazioni e comunicazione di inizio lavori;
oneri di urbanizzazione;
altri eventuali costi strettamente collegati ai lavori.
Ricordiamo inoltre che come specificato dall’Agenzia delle Entrate, gli interventi di
manutenzione ordinaria sono agevolabili con il bonus ristrutturazioni 2019 solo quando
riguardano le parti comuni. In questi casi la detrazione Irpef spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Bonus ristrutturazioni 2019 a chi spetta?
Hanno diritto a fruire del bonus ristrutturazioni:
proprietario o nudo proprietario;
titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
inquilino o comodatario;
soci di cooperative divise e indivise;
soci delle società semplici;
imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o
merce. il familiare convivente per cui: coniuge, parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, il componente dell’unione civile;
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
il convivente more uxorio.
Bonus ristrutturazioni 2019 come fare e documenti:
Per fruire della detrazione al 50%, i contribuenti devono:
inviare alla ASL, qualora prevista, la comunicazione di inizio lavori tramite raccomandata; effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico parlante o tramite bonifico bancario, postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e la
quota di detrazione, la detrazione totale infatti va divisa in 10 quote di pari importo e
dall’anno successivo all’esecuzione degli interventi, si inizia a dichiarare la prima quota.
Conservare i seguenti documenti bonus ristrutturazioni:
concessioni, autorizzazioni o comunicazione di inizio lavori, qualora non previsti occorre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori ed il tipo di lavori eseguiti ed agevolabili con il bonus.
domanda di accatastamento solo per gli immobili che non sono stati ancora censiti;
ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta delibera del condominio per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; fatture e ricevute fiscali; ricevute dei bonifici di pagamento; comunicazione ENEA ristrutturazioni nel caso in cui gli interventi eseguiti vadano comunicati all’ENEA.
Legge di Bilancio 2019 proroga bonus mobili ed elettrodomestici:
Bonus mobili ed elettrodomestici 2019 proroga in Legge di Bilancio 2019:

per effetto della nuova Manovra 2019, per tutto l’anno prossimo, si potrà ancora beneficiare ancora dei bonus casa.
In particolare i contribuenti potranno beneficiare della detrazione al 50% delle spese effettuate per acquistare arredi, mobili e grandi elettrodomestici, prevista con il bonus mobili 2019.
Rispetto all’anno scorso, la nuova legge di bilancio 2019 non ha prodotto novità o modifiche se non la proroga dello sconto IRPEF prevista per chi a seguito di una ristrutturazione dell’unità abitativa, acquista dei nuovi arredi.
Come funziona il bonus mobili ed elettrodomestici?
Il bonus mobili ed elettrodomestici 2019 funziona così:
L’agevolazione prorogata per tutto il 2019 dalla legge di bilancio prevede quindi:
la possibilità di detrarre questo tipo di spese qualora siano effettuate nel corso del 2019
fino al 31 dicembre solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2018. Anche in questo caso la detrazione spettante va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo per un limite massimo di 10.000 euro.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La detrazione al 50% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 per l’acquisto
di:

mobili nuovi: come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, illuminazione ecc.
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+: A per il forno,
frigorifero, congelatore, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici
di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
il bonus mobili non spetta invece per gli acquisti di porte, pavimenti come il parquet, di
tende e tendaggi a meno che le tende non sia provviste di schermature solari in questo
caso sono detraibili con il bonus tende al 50%, e altri complementi di arredo.
Rientrano nel bonus mobili le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati,
purché la spesa sia effettuata tramite bonifico, carte di credito o di debito.
Legge di Bilancio proroga bonus verde 2019:
Bonus verde proroga in Legge di Bilancio 2019: il bonus verde è una agevolazione istituita con la scorsa legge di stabilità ed ora rinnovata per un altro anno che prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per effettuare:
sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Bonus verde 2019 come funziona:
Il bonus verde 2019 spetta fino al 31 dicembre 2019 per un importo massimo di spesa pari
a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, ivi comprese le eventuali spese di
progettazione e manutenzione relative all’esecuzione degli interventi. Per cui si parla di
una detrazione massima di 1.800 euro ad immobile.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato con qualsiasi mezzo che ne garantisca la
tracciabilità, per cui ad esempio bonifico bancario o postale
Ecobonus2019 proroga in Legge di Bilancio:
Proroga Ecobonus 2019 in Legge di Bilancio: è ormai confermata la proroga Ecobonus 2019 con le stesse modalità e regole applicate quest’anno.
Infatti già dal 2018, l’Ecobonus ha subito delle variazioni per quanto riguarda alcuni tipi di intervento che sono passati da una detrazione del 65% al 50%.

Ecobonus 2019 quali sono le detrazioni?
Ecobonus 2019 al 50%:
Bonus caldaia: la detrazione che spetta varia dallo 0% al 50% e al 65% in base al tipo di
prestazioni della caldaia acquistata. Se la caldaia è di classe A e dotata di valvole di
termoregolazione, la detrazione è al 65%, se è senza valvole è pari al 50% se è inferiore
alla classe A, non spetta alcuno sconto.
Bonus zanzariere e tende anti-insetto se dotate di schermature solari è pari al 50%;
Bonus tende da sole e bonus tende da interni: detrazione IRPEF pari al 50%.
Bonus finestre ed infissi: agevolabile sia con l’Ecobonus che con il bonus ristrutturazioni.
In entrambi i casi la detrazione delle spese è al 50%.
Ecobonus 2019 al 65%:
interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
Ecobonus domotica;
pompe di calore;
collettori solari per produzione di acqua calda;
scaldacqua a pompa di calore;
generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro.
Ecobonus condomini al 70 o all’85%:
Ecobonus 2019 limiti di spesa:
100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero
installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta
efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
60.000 euro per l’installazione di pannelli solari.

Ecobonus 2019 come pagare e documenti:
Affinché la detrazione Ecobonus possa essere fruita occorre che il contribuente:
effettui il pagamento delle spese tramite bonifico parlante, bonifico bancario o postale sul quale siano indicati: causale, codice fiscale di chi beneficia della detrazione, il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato
di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.
invio della comunicazione ENEA Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori.